diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4218 del 24/02/2006 (Rv. 587313 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Redditi di impresa - Contabilità inattendibile - Rettifica di determinati valori - Ammissibilità - Ricorso all'accertamento induttivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587313-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (nella specie, l'inattendibilità dell'intera contabilità, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non comporta l'obbligo dell'ufficio ad una ricostruzione del reddito in modo totalmente svincolato dalle scritture dell'imprenditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che, pur essendo legittimato all'accertamento induttivo, si era limitato a ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di determinati costi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)