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Sez. 5, Sentenza n. 11680 del 05/08/2002 (Rv. 556627 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo induttivo - Ricorso - Scritture contabili - Esame - Rettifica della dichiarazione in relazione a singoli componenti del reddito - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556627-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso al metodo induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non impedisce all'ufficio finanziario la rettifica delle dichiarazione in relazione a singoli componenti del reddito, positivi o negativi, sulla base delle scritture contabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)