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Sez. L, Sentenza n. 12367 del 22/08/2003 (Rv. 566184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per soppressione del posto di lavoro - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Portata.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)