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Sez. L, Sentenza n. 9204 del 23/10/1996 (Rv. 500169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Allegata soppressione del posto di lavoro - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Impossibilità di usare il dipendente in tutte le sedi dell'azienda - Dimostrazione - Necessità - Fatto negativo - Prova - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare di non poter diversamente utilizzare il dipendente in analoghe mansioni, e in concreto - riguardando l'onere probatorio un fatto negativo - deve dimostrare quest'ultimo, prescindendo da un rigido e prefissato schema di prova, mediante idonei fatti positivi, come la circostanza che i residui posti di lavoro al tempo del licenziamento fossero stabilmente occupati da altri lavoratori, presso tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il caso di preliminare rifiuto del lavoratore di trasferirsi altrove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva annullato il licenziamento, non avendo il datore di lavoro fornito la prova di non potere utilizzare il lavoratore, autista addetto al trasporto dei materiali, nei numerosi altri suoi cantieri edili in funzione nella medesima regione).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)