Sez. 1, Sentenza n. 7078 del 09/05/2003 (Rv. 562803 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Udienza di trattazione - Rilevanza ai fini dell'art. 38 cod. proc. civ. - Tempestività dell'eccezione - Valutazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ai fini dell'art. 38 cod. proc. civ. e della tempestività dell'eccezione di incompetenza, deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)