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Sez. 3, Ordinanza n. 20736 del 26/10/2004 (Rv. 579346 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Limiti temporali per il rilievo dell'incompetenza ex art. 38 cod. proc. civ. - Udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione della causa - Rapporti e differenze.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579346-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Nell'"udienza di prima comparizione", il giudice, espletate le formalità di rito, rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra l'altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale ultima udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato, a tali fini essendo del tutto irrilevante che le parti siano o non siano comparse (giusta disposto del primo comma, ultima parte, dell'art.183 cod. proc. civ., atteso che il legislatore stesso mostra inequivocamente di ritenere "prima udienza di trattazione " anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, "a valutare tale comportamento" se privo "di giustificato motivo"); a tal fine, la "prima udienza di trattazione", nell'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex art.181-309 cod. proc. civ. per mancata comparizione delle parti, non può legittimamente ritenersi "slittata" alla nuova udienza di rinvio, ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza "di trattazione" (al più, udienza "di prima trattazione" nel senso che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) "prima udienza di trattazione".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)