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Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 27/04/1989 (Rv. 462585 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA E/O DEL DIRETTORE DEI LAVORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI CARATTERE SOSTANZIALE - CHIAMATA IN CAUSA PER ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE SUL PIANO PROCESSUALE - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA - SINDACATO IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462585-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA E/O DEL DIRETTORE DEI LAVORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI CARATTERE SOSTANZIALE - CHIAMATA IN CAUSA PER ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE SUL PIANO PROCESSUALE - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA - SINDACATO IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ.*

La deduzione di una responsabilità del progettista e/o del direttore dei lavori, esclusiva o concorrente con quella dell'appaltatore convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., dell'esistenza di gravi difetti costruttivi, non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), bensì può comportare, configurandosi una comunanza di causa, la chiamata del progettista e/o del direttore dei lavori per ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ., e così ad un litisconsorzio necessario di carattere processuale (di cui va assicurato il rispetto nelle successive fasi del giudizio), senza che il mancato uso del potere di ordinare l'intervento del terzo possa formare oggetto di Sindacato da parte del giudice d'appello (che non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ostandovi il disposto dell'art. 354 cod. proc. civ.) od, a fortiori, in Sede di legittimità. (V 1191/80, mass n 404691; (V 4432/79, mass n 400977; (V 1323/77, mass n 385032).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)