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Sez. 3, Sentenza n. 4432 del 27/07/1979 (Rv. 400977 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400977-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO.*

La valutazione dell'opportunita di ordinare l'intervento in causa del terzo a norma dell'art 107 cod proc civ rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti, per la chiamata di un terzo in causa, dall'art 269 cod proc civ, sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Da cio consegue che il mancato uso del relativo potere non puo formare oggetto di Sindacato da parte del giudice d'appello, il quale da un lato, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice per l'Esercizio di quel potere, esulando tale ipotesi dai motivi di rimessione tassativamente previsti dall'art 354 cod proc civ, e, dall'altro lato, non potrebbe ordinare l'intervento del terzo in appello; ostandovi il divieto di cui all'art 344 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)