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Sez. 1, Sentenza n. 11439 del 19/10/1992 (Rv. 479050 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello | Norme procedurali ordinarie - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479050-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello

Il carattere officioso del procedimento di omologazione del concordato preventivo, connesso alla specialità dell'intera ed unica procedura nelle sue varie fasi, non si trasmette al giudizio di appello, al quale si applicano le norme procedurali ordinarie, comprese quelle relative ai tempi di produzione dei documenti. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito di una consulenza effettuato successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)