Sez. 1, Sentenza n. 9466 del 17/02/1976 Ud. (dep. 08/10/1976) Rv. 134478 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI A CAUSA DI ONORE - OMICIDIO A CAUSA DI ONORE - ATTENUANTE DEL MOTIVO DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SEMPLICE ROTTURA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO - RICORRIBILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI A CAUSA DI ONORE - OMICIDIO A CAUSA DI ONORE - ATTENUANTE DEL MOTIVO DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SEMPLICE ROTTURA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO - RICORRIBILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Il rifiuto di mantenere la promessa di matrimonio da parte del seduttore, di per se non da luogo ad un motivo di particolare valore morale, rispetto all'Azione delittuosa commessa a danno del seduttore stesso, poiche la rottura degli sponsali e un fatto comune in ogni ceto sociale, non riprovato dalla comune morale e consentito dalla legge civile, che, anzi, vuole riconosciuta la piu ampia liberta di Determinazione alle nozze.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 587 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)