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Sez. U, Ordinanza n. 18620 del 08/07/2008 (Rv. 604268 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contratto di brokeraggio assicurativo stipulato da un Comune con un privato - Proroga - Successiva delibera di revoca - Natura di atto di recesso - Controversia - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604268-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

Qualora un Comune, dopo aver sottoscritto con un privato un contratto di "brokeraggio assicurativo" di una certa durata, ne abbia prorogato la validità per un ulteriore periodo con delibera comunicata al privato, senza sottoscrivere un nuovo contratto, alla luce del criterio ermeneutica posto dall'art. 1362 cod.civ., secondo cui la comune intenzione delle parti si deve desumere dal comportamento complessivo, il contratto - rinnovato la prima volta per effetto della sola delibera - deve ritenersi nuovamente rinnovato mediante successiva delibera di ulteriore proroga, con la conseguenza che la revoca di quest'ultima ha natura di atto di recesso, attinente all'esecuzione e non alla procedura di affidamento del servizio, e che la controversia promossa dal privato nei confronti del Comune è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/09/1984 num. 792, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)