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Sez. U, Sentenza n. 5938 del 27/05/1995 (Rv. 492516 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Conferimento dell'incarico di brokeraggio - Sospensione o revoca dell'incarico da parte dell'istituto previdenziale conferente (I.N.P.S.) - Annullamento del provvedimento richiesto dal broker - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492516-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

La controversia nella quale un "broker" - già incaricato dall'I.N.P.S. della predisposizione di progetti di copertura assicurativa e dell'assistenza alla stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti con le imprese indicate dal "broker" medesimo - chieda l'annullamento del provvedimento con cui l'istituto previdenziale abbia sospeso e revocato l'incarico di brokeraggio ed abbia conferito la copertura assicurativa dei rischi alle compagnie indicate dal "broker", appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto con detto provvedimento l'ente ha esercitato la facoltà di recesso (art. 1373 cod. civ.) dal rapporto di brokeraggio, essendogli tale facoltà attribuita stante la posizione paritetica assunta dalle parti dell'indicato rapporto, di natura indubbiamente privatistica e rispetto al quale non è configurabile una concessione di pubblico servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)