Sez. 5 - , Sentenza n. 14688 del 27/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279150 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Continuazione - Omessa determinazione dell’aumento di pena per il singolo reato - Annullamento con rinvio - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
In tema di continuazione, l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)