Sez. 3, Sentenza n. 792 del 25/05/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271829 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta del beneficio della non menzione della condanna - Specifico motivo di appello - Omessa motivazione del giudice sul punto - Annullamento senza rinvio della sentenza e concessione del predetto beneficio da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorchè non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputata ed alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)