Sez. U, Sentenza n. 1227 del 07/04/1975 (Rv. 374677 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - DIFFERENZE - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - RICOSTRUZIONE DELLE CITTA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1908 - TU DEL 1917 N 1399 - PROCEDURA PER I PROPRIETARI DI RELITTI URBANI - APPLICAZIONE AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZABILI - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DEL'AGO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - DIFFERENZE - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - RICOSTRUZIONE DELLE CITTA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1908 - TU DEL 1917 N 1399 - PROCEDURA PER I PROPRIETARI DI RELITTI URBANI - APPLICAZIONE AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZABILI - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DEL'AGO.*
Quando il legislatore, nell'attribuire all'autorita amministrativa la potesta di incidere in senso ablatorio su certi diritti soggettivi dei privati, ne subordina l'Esercizio all'esistenza di determinati presupposti o lo circoscrive entro determinati limiti, cio puo fare in vista dell'interesse pubblico che l'attivita amministrativa si svolga a certe condizioni e con certe modalita per assicurarne la conformita al fine per cui tale potesta e conferita, ovvero a tutela dell'interesse privato che quei diritti siano sacrificati solo nella misura strettamente indispensabile e con le necessarie garanzie, nel primo caso si e in presenza di una cosiddetta norma di Azione, la cui inosservanza rende illegittimo il provvedimento ma non influisce sulla sua esistenza e operativita finche non venga annullato o revocato, onde non avrebbe senso parlare di una sua emanazione da parte di una autorita carente all'uopo di potere.Nel secondo caso, invece, si e in presenza di una cosiddetta norma di relazione, la cui inosservanza impedisce fin dall'inizio che il provvedimento determini la degradazione del diritto soggettivo, alla quale e diretto, onde, in sostanza, la situazione risulta in tutto e per tutto equiparabile a quella della carenza assoluta di potere.Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale si denunci che la particolare procedura espropriativa prevista dal tu 19 agosto 1917, n 1399, per la ricostruzione delle citta colpite dal terremoto del 1938 nel caso in cui i proprietari delle aree e dei relitti di immobili compresi in un comparto edificatorio non si accordino per l'edificazione dell'intero comparto, sia stata invece applicata ad un comparto occupato per intero da costruzioni preesistenti al terremoto e tuttora pienamente utilizzabili, giacche il limite del potere di espropriazione conferito al comune di Messina, pur potendo rispondere anche all'interesse sociale di non eliminare edifici ancora utilizzabili, si risolve essenzialmente in una diretta ed immediata tutela dei diritti soggettivi dei proprietari degli edifici stessi.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)