Sez. 1, Sentenza n. 652 del 12/03/1974 (Rv. 368463 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - CONDIZIONI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - CONDIZIONI.*
I debiti dello stato, anche se determinati nel loro ammontare, e quindi liquidi, divengono esigibili, in deroga all'art 1282 cod civ, solo dopo che la spesa della competente amministrazione sia stata ordinata, sicche prima di allora non puo configurarsi mora nel loro pagamento. Tale principio soffre eccezione nel caso in cui, per essersi conteso sull'an debeatur, gli interessi siano gia dovuti in forza di sentenza passata in giudicato (cioe a seguito di un procedimento contenzioso in cui le ragioni della pa hanno trovato efficace tutela), onde alla amministrazione non e piu dato il potere di contestare il credito della controparte, ormai certo, liquido ed esigibile. (V 2737'71, mass n 353915; 1428'68, mass n 333069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)