Sez. 5, Sentenza n. 9947 del 12/04/2024 (Rv. 670833-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di terreni - Tassazione della plusvalenza – Lottizzazione cartolare - Edificabilità - Stipula di convenzione urbanistica o rilascio di titolo edificatorio - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di tassazione di plusvalenze a seguito di cessione di terreni lottizzati, l'attitudine dei terreni ad essere divisi in lotti, anche solo a livello di lottizzazione cartolare, è indice di capacità edificatoria e l'edificabilità degli stessi non può essere decisa dal privato mediante la stipula di una convenzione o con la domanda di un titolo edificatorio, ma è rimessa, come forma massima della programmazione urbanistica, ad un procedimento complesso di Comune - Regione, individuando la competenza del primo nel suo organo più rappresentativo della collettività, stante l'incidenza degli interessi coinvolti.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)