Sez. 5 - , Sentenza n. 29861 del 30/12/2020 (Rv. 660099 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di terreni - Tassazione della plusvalenza - Edificabilità - Presupposti - Stipula di convenzione urbanistica o rilascio di titolo edificatorio - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di terreni, l'edificabilità dell'immobile consegue direttamente all'adozione di uno strumento urbanistico generale o di una sua variante, pur in assenza di approvazione regionale, mentre non rileva l'avvenuta stipulazione di una convenzione urbanistica o il rilascio di un titolo edificatorio poiché, in caso contrario, si darebbe al privato la possibilità di decidere il momento dal quale tale edificabilità viene in essere.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)