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Sez. L - , Sentenza n. 554 del 14/01/2021 (Rv. 660400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Allegato A del c.c.n.l. Attività ferroviarie 28 giugno 2012 - “Una tantum” equivalente all’indennità di vacanza contrattuale - Spettanza ai lavoratori in forza alle aziende del settore - Nozione - Interpretazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'allegato A del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 28.6.2012, di rinnovo del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16.4.2003, allorché riconosce ai lavoratori, in forza alle aziende che applicano il c.c.n.l. del 16.4.2003 alla data del rinnovo del contratto, un importo "una tantum", riconducibile all'indennità di vacanza contrattuale, implica l'attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo del precedente contratto, sicché esso non può essere riconosciuto per i periodi in cui era in corso un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello con il quale il rapporto era instaurato al momento del rinnovo del contratto collettivo; tale indennità ha infatti la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003, Contr. Coll. 28/06/2012 all. A, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)