Sez. 1, Sentenza n. 163 del 22/01/1972 (Rv. 355922 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO NULLO - ESCLUSIONE - SINGOLI ATTI PROCESSUALI - EFFETTO INTERRUTTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO NULLO - ESCLUSIONE - SINGOLI ATTI PROCESSUALI - EFFETTO INTERRUTTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Se e vero che nessun effetto interruttivo permanente della prescrizione puo essere attribuito ad un procedimento giurisdizionale dichiarato nullo, tuttavia i singoli Atti del procedimento stesso sono suscettibili di conseguire effetto interruttivo istantaneo, qualora contengano una non equivoca domanda di adempimento, comunicata al debitore o al suo legale rappresentante, e possono configurarsi come valida Costituzione in mora. (Conf 2032'68, mass n 334096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)