Sez. L, Sentenza n. 12328 del 27/05/2009 (Rv. 608773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Organizzazione del lavoro su cinque giorni alla settimana - Giorno previsto per la fruizione del riposo compensativo diverso dal giorno di riposo settimanale - Assimilazione al giorno festivo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale e inderogabile degli artt. 36 della Costituzione e 2109 cod. civ. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui agli artt. 2 della legge 13 agosto 1969, n. 591, 2 e 4 del d.P.R. 9 novembre 1977, n. 1372, (come modificato dalla legge 2 marzo 1974, n. 77), 2 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188 e del d.P.R. 23 giugno 1983, n. 374, sostanzialmente recepite dalla contrattazione collettiva, esprimono univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo giorno di "riposo settimanale" e di distinguere da esso i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni dagli stessi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (36 ore) e, dall'altro lato, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di otto ore (per un totale di 40 ore la settimana). Ne consegue che deve escludersi che i giorni di "riposo compensativo" costituiscano giorni "festivi" o che possano essere intesi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", corrispondendo essi a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, poiché le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro ordinario e diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 13/08/1969 num. 591 art. 2, Legge 02/03/1974 num. 77, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 4, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 6, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 2, DPR 23/06/1983 num. 374, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)