Sez. L, Sentenza n. 8231 del 23/05/2003 (Rv. 563507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Organizzazione del lavoro su cinque giorni alla settimana - Giorno previsto per la fruizione del riposo compensativo diverso dal giorno di riposo settimanale - Assimilazione al giorno festivo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Con riferimento ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato che prestano servizio con orario di lavoro strutturato secondo un "turno rotativo", caratterizzato dalla fruizione di un "riposo settimanale di turno", di un "riposo compensativo" dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi per ogni settimana, e di ulteriori riposi compensativi diretti a compensare l'eccedenza sistematica dell'orario osservato nei giorni di prestazione lavorativa rispetto ad un quinto dell'orario settimanale, solo il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale di turno dà diritto alla retribuzione maggiorata con lo straordinario festivo.
Riferimenti normativi: DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 1, Legge 13/08/1969 num. 591 art. 2, Legge 02/03/1974 num. 77, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 2, DPR 23/06/1983 num. 374, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)