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Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 05/03/1988 (Rv. 458093 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - BUONA FEDE - INADEMPIMENTO DI LIEVE ENTITÀ - ESCLUSIONE DELLA BUONA FEDE.*
Stato
decisa il 1988-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458093-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - BUONA FEDE - INADEMPIMENTO DI LIEVE ENTITÀ - ESCLUSIONE DELLA BUONA FEDE.*

Nell'eseguire l'indagine sulla buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione d'inadempimento a norma dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa delle reciproche inadempienze delle parti e, conseguentemente, quando l'inadempimento della controparte risulti di lieve entità, deve ritenere contrario a buona fede il rifiuto ad adempiere opposto dalla prima, costituendo soltanto un mezzo con cui tende pretestuosamente a mascherare la propria inadempienza, anziché uno strumento di tutela del proprio diritto. (V 5459/86, mass n 447979; (V 4461/85, mass n 441925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)