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Sez. 2, Sentenza n. 10697 del 14/12/1994 (Rv. 489189 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Condizioni e limiti - Fattispecie -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489189-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

L'eccezione d'inadempimento, sulla base della quale, in linea di massima, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente (art. 1460 cod. civ.), presuppone un nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni, con la conseguenza che la stessa eccezione non è invocabile in relazione ad una già eseguita fornitura, comprensiva di installazione, di ascensori, rispetto al conseguente obbligo di assicurare il regolare funzionamento degli impianti. (Nella specie: la società fornitrice ed installatrice di quattro ascensori aveva agito in via monitoria contro l'acquirente per conseguire il saldo di circa un milione di lire e la somma era stata pagata nel corso del giudizio di opposizione a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo; il tribunale, quindi, con sentenza confermata in appello, aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato la società fornitrice al risarcimento dei danni - collegati al ritardato percepimento di compensi da parte di un terzo committente - causati dal difettoso funzionamento degli ascensori; la suprema corte, nel rigettare, sulla base del suesposto principio, il motivo di ricorso, ha osservato anche che il comportamento processuale di detta società smentiva il suo assunto che la sospensione della prestazione relativa ai difetti degli ascensori era stata motivata dal mancato pagamento del saldo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)