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Sez. L, Sentenza n. 10176 del 26/05/2004 (Rv. 573196 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Personale del disciolto ente transitato presso altro ente e cessato dal servizio dopo la entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 - Trattamento di fine servizio - Differenze rispetto al regime vigente per il personale cessato dal servizio prima della entrata in vigore della stessa legge - Cumulo della intera anzianità maturata - Rivalutazione del trattamento maturato presso il soppresso ONMI - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573196-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Con riguardo al personale ex ONMI, transitato presso altro ente e cessato definitivamente dal servizio dopo la entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 482, detta legge non prevede alcuna rivalutazione del trattamento di fine servizio maturato presso il soppresso ONMI, operandosi il cumulo della intera anzianità maturata, di talché il trattamento conseguito presso l'ente soppresso e quello conseguito presso l'ente di destinazione vengono liquidati unitariamente secondo la disciplina Inadel, a differenza di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 809 del 1975 per il personale cessato dal servizio prima della entrata in vigore della legge citata, che, all'atto del passaggio dal soppresso ONMI ad altro ente, aveva diritto alla erogazione della quota maturata presso l'ente soppresso.

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)