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Sez. L, Sentenza n. 19477 del 30/09/2015 (Rv. 637297 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Personale enti soppressi transitato presso altro ente e cessato dopo l'entrata in vigore della l. n. 482 del 1988 - Indennità di buonuscita - Determinazione - Cumulo dell'intera anzianità maturata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637297-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

L'indennità di buonuscita, con riguardo al personale degli enti soppressi transitato presso altro ente e cessato dal servizio in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 482 del 1988, deve essere calcolata, secondo le disposizioni dell'ente di destinazione, mediante la considerazione dei periodi prestati presso l'ente soppresso, con inclusione dell'anzianità di servizio maturata presso questo fino alla data di messa a disposizione. (Fattispecie relativa al transito di un lavoratore dal disciolto Ente Utenti Motori Agricoli all'Enasarco).

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 482 art. 1, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 3, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 7, DPR 30/12/1972 num. 1036 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)