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Sez. L, Sentenza n. 6034 del 02/12/1985 (Rv. 443175 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTI DI AZIENDA - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO STIPULATO DALL'ACQUIRENTE PRIMA DELLA RISOLUZIONE - PROSECUZIONE CON L'IMPRENDITORE ALIENANTE - APPLICAZIONE DELL'ART. 145, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443175-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTI DI AZIENDA - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO STIPULATO DALL'ACQUIRENTE PRIMA DELLA RISOLUZIONE - PROSECUZIONE CON L'IMPRENDITORE ALIENANTE - APPLICAZIONE DELL'ART. 145, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla cessione di un'azienda, nel caso in cui si verifichi la risoluzione del contratto per inadempimento dello acquirente, il contratto di lavoro subordinato, stipulato dallo acquirente prima della risoluzione, può continuare con lo imprenditore alienante, cui l'azienda è restituita, solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2112 cod. civ., ma non automaticamente in forza del disposto del secondo comma dell'art. 1458 cod. civ. (per cui in caso di risoluzione restano impregiudicati i diritti acquistati di terzi), trattandosi di rapporto avente attinenza solo occasionale ed indiretta con l'oggetto del contratto risolto. (V 632/79, mass n 396782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)