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Sez. 1, Sentenza n. 632 del 29/01/1979 (Rv. 396782 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE STIPULATI DAL DANTE CAUSA E NON ANCORA INTERAMENTE ESEGUITI - SUCCESSIONE DEL COMPRATORE, DELL'USUFRUTTUARIO E DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RITRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIENDA DALL'AFFITTUARIO AL LOCATORE PER EFFETTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AFFITTO - SUCCESSIONE DEL LOCATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396782-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE STIPULATI DAL DANTE CAUSA E NON ANCORA INTERAMENTE ESEGUITI - SUCCESSIONE DEL COMPRATORE, DELL'USUFRUTTUARIO E DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RITRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIENDA DALL'AFFITTUARIO AL LOCATORE PER EFFETTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AFFITTO - SUCCESSIONE DEL LOCATORE - CONDIZIONI.*

La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art 2558 cod civ, salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di una altra), sempreche si tratti di contratti non a carattere personale, inerenti all'Esercizio dell'impresa e non soggetti a specifica diversa disposizione di legge (come nel caso dei contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, regolati, rispettivamente, dagli artt 2112 cod civ, 2610 cod civ e 132 della legge 22 aprile 1941 n 633), deve ritenersi operante, in applicazione estensiva del citato art 2558 cod civ, in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore all'altro nell'Esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volonta delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso in cui l'Esercizio dell'azienda si ritrasferisca dallo affittuario al locatore, per effetto di cessazione del rapporto di affitto, l'indicata successione si verifica, nei confronti del locatore, solo se si tratti di cessazione del rapporto per causa negozialmente contemplata, come il termine finale o la condizione risolutiva, e non anche, quindi, nella diversa ipotesi in cui la cessazione medesima sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, ancorche ricollegabile, ma solo in via mediata, ad una fattispecie negoziale. Da tanto deriva che il locatore non subentra nei contratti stipulati dall'affittuario, pur se presentanti le caratteristiche sopra specificate, qualora riacquisti il godimento dell'azienda, prima della scadenza del contratto, in conseguenza della sua risoluzione per inadempimento dell'affittuario, sia essa pronunciata dal giudice, ovvero disposta dalla Determinazione di un arbitro irrituale designato dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2610, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)