Sez. 3, Sentenza n. 33950 del 24/12/2025 (Rv. 677199-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l’assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)