Sez. 3 - , Sentenza n. 4357 del 10/02/2022 (Rv. 663939 - 03)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | Accettazione del pagamento del premio eseguito in ritardo - Rinuncia tacita alla sospensione dell'efficacia del contratto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto.
Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)