Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005 (Rv. 583529 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - "Actio iudicati" - Decorrenza del termine - Dall'evento estintivo - Esclusione - Dalla declaratoria di estinzione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'"actio iudicati" decorre, non già dal momento in cui è intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all'effetto estintivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)