Sez. 5 - , Sentenza n. 21803 del 09/10/2020 (Rv. 659297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Decreto di estinzione emesso dal presidente della CTC ex art. 3, comma 2 bis, d.l. n. 40 del 2010 - Norma di interpretazione autentica - Decorrenza del passaggio in giudicato - Individuazione - Evento estintivo - Irrilevanza - Declaratoria di estinzione - Rilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di processo tributario, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, le controversie che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, e risultino pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, sono definite con decreto del presidente del collegio o di altro componente delegato; pertanto, come chiarito mediante l'interpretazione autentica dell'art. 3 cit. fornita dall'art. 29, comma 16-decies, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012, l'estinzione del giudizio - da cui deriva il passaggio in giudicato (nella specie di sentenze favorevoli alle società cedenti crediti aventi ad oggetto il rimborso dell'IVA) - non si produce per effetto del verificarsi dell'evento estintivo, bensì in conseguenza della declaratoria di estinzione del processo, mediante la pronuncia che ha reso le parti partecipi di tale evento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 art. 1, Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 24/02/2012 num. 14 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)