Sez. U, Sentenza n. 1388 del 21/04/1976 (Rv. 380095 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA PA A RIMUOVERE GLI EFFETTI LESIVI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE DELLA PA - SERVITU DI ELETTRODOTTO - ABUSIVO PALO SUPPLEMENTARE - DOMANDA DI RIMOZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA PA A RIMUOVERE GLI EFFETTI LESIVI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE DELLA PA - SERVITU DI ELETTRODOTTO - ABUSIVO PALO SUPPLEMENTARE - DOMANDA DI RIMOZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda proposta dal privato, di condanna a rimuovere gli effetti della lesione di un suo diritto soggettivo da parte della pubblica amministrazione, assolutamente carente del potere di incidere su quel diritto, rientra nella giurisdizione ordinaria. Pertanto, stante il divieto - imposto dall'art 122, terzo comma, tu n 1775 del 1933 dell'ente pubblico titolare di una servitu d'elettrodotto - di aggravare la servitu, l'installazione di un palo di sostegno supplementare su un fondo gia gravato dalla detta servitu, effettuata senza l'autorizzazione di cui all'art 111 tu cit e senza l'osservanza della procedura di cui al decreto 16 luglio 1959 del Min dei lavori pubblici, fa si che il proprietario del fondo possa adire il giudice ordinario per la rimozione del palo stesso. (V 207/67, mass n 325953).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)