Sez. 2, Sentenza n. 2351 del 24/10/1961 (Rv. 881204 - 01)
NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO - SANATORIA "EX TUNC" - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - SCADENZA - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - ESTREMI
NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO - SANATORIA "EX TUNC" - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - SCADENZA - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - ESTREMI
In tema di nullità di Atti processuali, non può essere mai pronunciata la nullità quando l'atto, anche se nullo per Mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo voluto dalla legge, abbia tale scopo raggiunto (art. 156, 2' comma, cod.proc.civ.); applicando tale regola alla notificazione degli Atti di vocatio in ius, in genere, deve ritenersi che, poiché lo scopo cui è destinata detta notificazione è quello di attuare, il principio del contraddittorio, tale scopo deve considerarsi raggiunto con la Costituzione in giudizio della controparte, rimanendo, conseguentemente, sanato qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa, cosi di un atto di citazione introduttiva come di un atto di impugnazione. La norma dell'art. 291 cod.proc.civ., da applicarsi anche ai procedimenti di impugnazione, nel prescrivere, per il caso di mancata Costituzione del convenuto, che il giudice istruttore deve ordinare la rinnovazione della citazione, qualora la notificazione sia nulla, e che tale rinnovazione impedisce ogni decadenza, lascia chiaramente intendere che, nel caso invece di comparizione del convenuto, l'eventuale nullità della notificazione sarebbe tamquam non esset, perché superata dal raggiunto scopo dell'atto. E, trattandosi di notificazione di atto di appello, nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia avvenuta oltre il termine per appellare, perché l'atto di appello affetto da vizio di notificazione è tuttavia efficiente ad impedire ogni decadenza di diritto e la Costituzione della parte appellata, dimostrando che l'atto ha raggiunto il suo scopo, produce l'effetto di sanare ex tunc l'irregolarità della notificazione medesima. Può parlarsi di inesistenza della notificazione di un atto processuale quando la notificazione manchi del tutto, o quando sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, e non quando la Forma prescelta sia, invece, prevista per Atti o situazioni diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)