Sez. 3, Sentenza n. 6194 del 29/03/2004 (Rv. 571609 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Nullità - Inesistenza - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Differenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera "tamquam non esset" e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha considerato affetto da nullità sanabile, e non già inesistente, il decreto ingiuntivo opposto -chiaramente identificabile come tale- non recante l'avvertimento che entro l'indicato termine di pagamento l'ingiunto avrebbe potuto fare opposizione, nel cui difetto della quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, osservando che il detto avvertimento è finalizzato a rendere l'ingiunto consapevole delle sue facoltà difensive e delle conseguenze della sua eventuale inerzia, al fine di metterlo in grado di proporre tempestiva opposizione in alternativa al pagamento, e che, essendo stata l'opposizione ritualmente proposta, tale scopo risultava nel caso raggiunto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)