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Sez. L, Sentenza n. 276 del 19/01/1990 (Rv. 464864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONI DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1967 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - STIPULAZIONI DI SUCCESSIVI CONTRATTI - ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONI DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1967 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - STIPULAZIONI DI SUCCESSIVI CONTRATTI - ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, nel valutare in fatto se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 lett. C) e d) della legge n. 230 del 1962, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti ed, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegare, va ritenuta, per volontà del legislatore, una nozione di comune esperienza, la quale a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova; pertanto per tale settore, ferma peraltro la esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto ed un altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge, la stipulazione di contratti a termine non potrà essere ritenuta illegittima per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (Conf 3776/86, mass n 446632; (Conf 5185/85, mass n 442489; (Conf 1948/84, mass n 434034; (Conf 5095/83, mass n 429956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)