Sez. 2, Sentenza n. 6798 del 16/12/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 230909 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE | Pendenza di ricorso per cassazione avverso annullamento di precedente ordinanza cautelare - Emissione di nuova misura - Ammissibilità - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE
In pendenza del ricorso per cassazione avverso l'annullamento della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, non sussiste alcuna preclusione per il P.M. di richiedere e per il Gip di emettere nuova misura cautelare, giacchè vi è una preclusione endoprocessuale ad adottare una nuova misura solo in presenza di un giudicato cautelare, da rilevare in sede di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)