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Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 26/03/1999 Ud. (dep. 28/07/1999) Rv. 214264 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Criteri di valutazione - Ritrattazione - Idoneità ad escludere la costanza della chiamata - Sussistenza - Silenzio - Idoneità ad elidere l'attendibilità della chiamata - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214264-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

Se il requisito della costanza della chiamata in correità viene meno ove il dichiarante scelga la via della ritrattazione, qualora venga invece seguita la regola del silenzio, di per sè neutro, non può per ciò solo ritenersi irreparabilmente minata l'attendibilità della chiamata medesima; prive di significato diverrebbero, viceversa, le regole valutative di cui all'art. 6 l. 7 agosto 1997, n. 267, le quali non escludono a priori la credibilità del dichiarante che, citato nel dibattimento, serbi il silenzio, ma impongono solo riscontri probatori esterni di natura determinata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)