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Sez. 2, Sentenza n. 1730 del 15/06/1973 (Rv. 364675 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364675-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*

La norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, modificata a seguito della eliminazione per incostituzionalita (sentenza Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160) delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì e applicabile in Sede di rinvio, alla controversia in cui si discute se la residua capacita di guadagno consentirebbe all'assicurato di svolgere in concreto, senza usura e danno per la sua salute, un lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio. (Conf 521/72, mass n 356517).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)