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Sez. 2, Sentenza n. 168 del 21/01/1974 (Rv. 367746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1974-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*

La norma dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, nel testo modificato con l'eliminazione per illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971, n 160, della Corte costituzionale) delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, pone un unico ed identico criterio di Determinazione del grado di invalidita (riduzione della capacita di guadagno a meno della meta) sia per gli impiegati che per gli operai. La detta norma nel testo cosi modificato e applicabile anche ai rapporti non esauriti. (Conf 1730'73, mass n 364675; 1725'73, mass n 364664).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)