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Sez. L, Sentenza n. 9790 del 20/09/1991 (Rv. 473936 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Prestazioni economiche in caso di inabilità - Inabilità permanente | Capitalizzazione della rendita - Presupposto - Infortunio con lesioni giudicate guarite senza postumi invalidanti - Riconoscimento dell' invalidità permanente per sopravvenuto aggravamento - Capitalizzazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473936-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Prestazioni economiche in caso di inabilità - Inabilità permanente

La capitalizzazione della rendita da inabilità permanente presuppone, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), l'avvenuta scadenza di un decennio dalla costituzione (che s'identifica nel provvedimento di riconoscimento e liquidazione della prestazione) della rendita stessa e, pertanto, nel caso d'infortunio con lesioni giudicate guarite senza postumi invalidanti, non può essere disposta con il provvedimento (pur posteriore di oltre un decennio all'infortunio) che, ai sensi dell'art. 83, ottavo comma, dello stesso d.p.r., riconosce l'inabilità permanente (in percentuale indennizzabile) dell'assicurato per sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni in conseguenza dell'infortunio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)