Sez. L, Sentenza n. 12741 del 28/11/1991 (Rv. 474792 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Carattere eccezionale - Contratti con dirigenti tecnici o amministrativi - Esclusione - Conseguenza - Proroga di tali contratti senza le condizioni ex art. 2 legge n. 230 del 1962 - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
Le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consentono solo in casi eccezionali ed entro dati limiti la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non trovano applicazione per i contratti a termine stipulati con dirigenti tecnici o amministrativi ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, sottratti alla disciplina comune dell'art. 1 (secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni tassativamente stabilite) con la conseguenza che il contratto a termine con i detti dirigenti può essere convenzionalmente prorogato senza che sia necessaria la ricorrenza della condizioni di eccezionalità previste dall'art. 2 cit.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)