Sez. L, Sentenza n. 8069 del 17/08/1998 (Rv. 518088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apponibilità del termine al rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda - Condizioni - Esclusione - Applicabilità della disciplina limitativa della proroga - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 2, legge 18 aprile 1962, n. 230, che consente solo in casi eccezionali ed entro dati limiti la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non trova applicazione per i contratti a termine stipulati con dirigenti tecnici o amministrativi ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, sottratti alla disciplina comune dell'art. 1 (secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni tassativamente stabilite) con la conseguenza che il contratto a termine con i detti dirigenti - soggetto al (diverso) limite previsto dal cit. art. 4, sicché ad esso può essere apposto un termine purché non superiore a cinque anni ed in ogni caso, se superiore a tre anni, deve essere assicurato dopo tale periodo il diritto di recesso al dirigente - può essere convenzionalmente prorogato senza che sia necessaria la ricorrenza delle condizioni di eccezionalità previste dall'art. 2 cit..
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)