Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011 (Rv. 615944 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Limiti - Delega delle operazioni esecutive ad un notaio - Decisioni assunte dal professionista - Impugnazioni ammissibili - Criteri - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)