Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012 (Rv. 624689 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - RICERCA E SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE | Ufficiale Giudiziario - Potere di valutazione dei titoli di appartenenza dei beni rinvenuti nell'abitazione del debitore - Sussistenza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - RICERCA E SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 108, Cod. Civ. art. 1153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)