Sez. L, Sentenza n. 4218 del 11/12/1974 (Rv. 372888 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CAUSA IMPLICANTE LA IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - OBBLIGO DEL PREAVVISO O DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA - INSUSSISTENZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CAUSA IMPLICANTE LA IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - OBBLIGO DEL PREAVVISO O DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA - INSUSSISTENZA.*
Sussiste una chiara, sostanziale analogia tra disciplina disposta dagli artt 1750 e 1751 cod civ in ordine al recesso dal contratto di Agenzia e quella dettata dagli artt 2118 e 2119 dello stesso codice per lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, poiche, pur nella diversita, sotto gli altri aspetti, della configurazione giuridica dei due rapporti, e alla base di entrambi gli istituti il presupposto della mutua fiducia fra le parti, quale tipico fondamento dei rapporti continuativi di collaborazione personale. Cio giustifica chiaramente l' applicazione, in via analogica, alla risoluzione del contratto di Agenzia del principio, sancito espressamente dall'art 2119 cod civ, secondo cui l'Obbligo del recedente dal contratto a tempo indeterminato di dare il preavviso o di corrispondere l'indennita sostitutiva di esso non sussiste qualora si verifichi, e sia contestata, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cosi detta giusta causa di risoluzione in tronco).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)