Sez. 4, Sentenza n. 1567 del 21/01/1972 Ud. (dep. 15/03/1972) Rv. 120458 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - SEMPLICE VOLONTARIETA DELL'AZIONE - INSUFFICIENZA - DOLO O COLPA - NECESSARIETA - DIFETTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO PER ERRORE INCOLPEVOLE - PROVA - INCOMBENZA DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - SEMPLICE VOLONTARIETA DELL'AZIONE - INSUFFICIENZA - DOLO O COLPA - NECESSARIETA - DIFETTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO PER ERRORE INCOLPEVOLE - PROVA - INCOMBENZA DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
Ad integrare l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non e sufficiente la semplice volontarieta dell'Azione, ma occorre almeno la colpa. Ne deriva che, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'evento e posto a carico dell'agente esclusivamente a titolo di dolo, l'Azione o l'omissione in cui la contravvenzione si concreta puo essere indifferentemente dolosa o colposa in quanto la ricorrenza della colpa e sufficiente ai fini della punibilita. Ne consegue che, quando l'evento si sia verificato per errore e cioe per falsa o inesatta rappresentazione della realta, la responsabilita dell'agente non puo essere senz'altro esclusa, in quanto egli deve rispondere del reato anche per sola colpa. Al fine, quindi, di escludere la responsabilita e necessario che sia fornita la dimostrazione della incolpevolezza dell'errore. (fattispecie in tema di guida di veicolo a motore a due ruote avente caratteristiche di motoveicolo sfornito di targa e di carta di immatricolazione sulla non provata convinzione dell'agente di guidare un ciclomotore).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)