Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20789 del 02/10/2014 (Rv. 632780 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Spettanza - Parte del giudizio di merito - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dell'ex liquidatore di un società estinta, già parte del giudizio di primo grado, rinviando al giudice del merito per l'esame della questione della "legitimatio ad causam" dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)