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Sez. 2, Sentenza n. 2496 del 17/10/1967 (Rv. 329808 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - MATERNITA - AUMENTO DELL'INDENNITA PER LE LAVORATRICI AGRICOLE - PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO INIZIATOSI SOTTO LA VECCHIA LEGGE - INAPPLICABILITA DELL'AUMENTO.*
Stato
decisa il 1967-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329808-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - MATERNITA - AUMENTO DELL'INDENNITA PER LE LAVORATRICI AGRICOLE - PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO INIZIATOSI SOTTO LA VECCHIA LEGGE - INAPPLICABILITA DELL'AUMENTO.*

La legge 9 gennaio 1963, n.7, che ha aumentato l'indennita di maternita per le lavoratrici agricole, non si applica quando, pur essendosi il parto verificato sotto l'impero della nuova legge, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia cominciato sotto l'impero della vecchia legge, perche il rischio protetto non e l'evento di parto, ma la incapacita lavorativa presunta per tutto il periodo per il quale prima e dopo il parto, e stabilita l'astensione obbligatoria dal lavoro. Conforme alla sentenza n.2495-67, massima n.329807.*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 4, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)