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Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 15/06/1968 (Rv. 333928 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - AUMENTO DELLA INDENNITA PER LE LAVORATRICI AGRICOLE - - PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO INIZIATOSI SOTTO LA VECCHIA LEGGE - INAPPLICABILITA DELL'AUMENTO.*
Stato
decisa il 1968-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333928-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - AUMENTO DELLA INDENNITA PER LE LAVORATRICI AGRICOLE - - PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO INIZIATOSI SOTTO LA VECCHIA LEGGE - INAPPLICABILITA DELL'AUMENTO.*

La legge 9 gennaio 1963, n. 7, che ha aumentato l'indennita di maternita per le lavoratrici agricole, non si applica quando, pur essendosi il parto verificato sotto l'impero della nuova legge, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia cominciato sotto l'impero della vecchia legge, perche il rischio protetto non e l'evento di parto, ma la incapacita lavorativa presunta per tutto il periodo per il quale prima e dopo il parto, e stabilita l'astensione obbligatoria dal lavoro. Conforme alle sentenze 2495-67, massima n. 329807 e 2496-67, massima n. 329808.*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 22, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)